Norme obbligatorie in materia di responsabilità e di assicurazione legate alla residenza o all’occupazione in Italia

Le Professioni possono essere di due tipologie:

  • Professioni costituite in ordini o collegi (professioni organizzate o regolamentate);
  • Professioni non organizzate in ordini o collegi (professioni non organizzate o non regolamentate).

Nel caso in cui si svolga una professione non organizzata non si ha l’obbligo di stipulare una assicurazione RC (Responsabilità Civile) professionale. Per acquisire migliori dettagli si può consultare la sezione dedicata alle assicurazioni professionali del sito online del Ministero dello Sviluppo Economico.

La sottoscrizione di una polizza assicurativa RC professionale è tuttavia consigliata. L’assicurazione consente ai sottoscrittori essere tutelati nei casi di richieste di risarcimento da parte di terzi avanzate per eventuali errori od omissioni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Stipulando una Polizza Professionale di questo tipo, come assicurato si trasferisce alla compagnia assicurativa il rischio di esercizio: la compagnia provvederà a pagare, al posto dell’assistito, eventuali risarcimenti dovuti, nei casi in cui si risulti civilmente responsabile per danni cagionati a terzi in dipendenza di eventi effettivamente occorsi durante lo svolgimento della tua attività professionale.

A chi si rivolge questa Polizza di Responsabilità Civile Professionale per professioni non organizzate?

La Polizza RC Professionale per professioni non organizzate inressa:

  • al singolo libero professionista;
  • agli studi associati;
  • alle associazioni professionali o società di professionisti;
  • ai partner e ai professionisti associati;
  • a tutto lo staff e ai collaboratori.
  • agli Amministratori di Condominio, Osteopati, Consulenti, Promotori turistici, Tecnici del controllo della qualità, Traduttori ecc.

Se si svolge una professione regolamentata, si può eseguire l’attività solo se si è iscritti a un ordine o a un collegio, per l’iscrizione occorre possedere le qualifiche professionali specifiche; ad esempio, se si svolge la professione regolamentata di tipo medico, o di avvocato, o di dottore commercialista, o di ingegnere, ecc. e si è regolarmente iscritti a un ordine professionale di riferimento. In Italia gli ordini professionali di riferimento riconosciuti sono in numero di 26 e sono considerati Enti Pubblici non economici autonomi, soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Se si è un professionista iscritto ad ordine professionale è fatto obbligo di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. L’omissione all’obbligo della stipula costituisce illecito deontologico che è sanzionato dall’ordine di appartenenza che può giungere fino alla radiazione dall’ordine stesso.

Per quanto attiene l’esclusione della copertura assicurativa, l’assicuratore non è obbligato per i sinistri causati da dolo o da colpa grave:

del contraente o dell’assicurato o del beneficiario, fatto salvo ogni patto contrario per i casi di colpa grave.

Se si è un professionista iscritto all’ordine professionale, in caso di malattia, infortunio, invalidità etc. è attiva la copertura per come previsto dal regolamento della Cassa di previdenza dell’ordine medesimo.

Se non si è un professionista iscritto a un ordine professionale, nel caso di malattia, infortunio, invalidità etc. si rientra nella gestione separata INPS.

Riferimenti normativi

  • Legge 14/01/2013; n°4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate;
  • DPR 07/08/ 2012, n°137 – Regolamento sugli ordini Professionali;
  • Legge 08/08/1995; n°335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
  • Art. 2229 C.C. – Esercizio delle professioni intellettuali;
  • Art. 1900 C.C. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti.
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